FINALITA’ E PARTECIPAZIONE
STATUTO
Articolo 1 – Principi della democrazia interna
E’ costituita l’associazione politico-culturale, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Movimento Futuro Italia ”, di seguito anche MFI, nel rispetto della Costituzione Italiana e dell\'ordinamento dell\'Unione Europea. Il Movimento Futuro Italia non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata nel tempo. Il Movimento Futuro Italia, con sede nazionale in Roma alla Via Marco Vincenzo Coronelli 40, potrà costituire sedi periferiche dislocate territorialmente sull’intero territorio regionale, nazionale ed internazionale, atte a perseguire il medesimo scopo. Il simbolo adottato dal Movimento Futuro Italia è il seguente: cerchio blu nazionale contenente nella parte inferiore la scritta “Movimento Futuro Italia”, con al centro un cerchio dorato ed il tricolore. Sulle lettere estreme della parola Movimento sono poste rispettivamente due foglie di robinia. Il Movimento Futuro Italia può ricorrere alla tutela del proprio simbolo mediante la registrazione del marchio, rivendicandone la proprietà intellettuale. Il Movimento Futuro Italia è un partito di donne e uomini liberi, che affermano la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna. Essi hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Il Movimento Futuro Italia è fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione Italiana. Il Movimento Futuro Italia ha come scopo quello di attuare un programma politico ispirato ai valori fondamentali della famiglia, la libertà di ciascuna persona, la responsabilità, l’uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà. Le donne e gli uomini del Movimento Futuro Italia si impegnano con la loro opera ed il loro esempio allo sviluppo ed alla prosperità dell’Italia ed alla costruzione dell\'Europa dei Popoli. Il Movimento Futuro Italia elogia il merito di ogni persona, rifiutando qualunque forma di discriminazione personale di qualsiasi natura. Il Movimento Futuro Italia si ispira ai valori di solidarietà tra politica e cittadini, fondando la propria politica sui valori della democrazia quali: rafforzamento dell’unità nazionale, affermazione e realizzazione della sovranità popolare, riforme e semplificazione dello Stato, crescita dei servizi a garanzia del cittadino, riduzione della pressione fiscale, incentivazione all’iniziativa economica privata, rilancio della politica del lavoro, rispetto per l’autonomia ed il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro. Il Movimento Futuro Italia svolge il proprio programma politico attraverso l\'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei valori e progetti del Partito, partecipando all\'amministrazione ed al Governo nazionale.
Articolo 2 – Partecipazione
Il Movimento Futuro Italia affida alla partecipazione di tutti i suoi iscritti le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali. Il Movimento Futuro Italia promuove la partecipazione politica dei giovani di ambo i sessi, nonché la partecipazione politica di cittadini dell’Unione Europea e di altri Paesi purché residenti in Italia. Il Movimento Futuro Italia riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica. I requisiti e le modalità di adesione al Movimento sono disciplinate dal successivo articolo 5. Movimento Futuro Italia promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le
candidature e gli incarichi sono regolati dal Codice etico, e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Il Movimento Futuro Italia garantisce un sistema informativo per la partecipazione, impostato sulle tecnologie telematiche idonee a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Movimento rende liberamente accessibili tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio. Il Movimento Futuro Italia promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva di proposte politico-programmatiche, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di formazione politica, quest’ultima disciplinata all’articolo 33.
Articolo 3 – Rappresentanza delle minoranze
Movimento Futuro Italia propone un programma di governo per l\'Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell\'autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee assicurano ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l’adozione di sistemi di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell’Assemblea nazionale all’articolo 13 del presente Statuto. Tutte le cariche all\'interno del Movimento sono elettive, svolte a titolo gratuito e sono rinnovabili per un solo mandato successivo consecutivo.
Articolo 4 – Parità dei sessi
Il Movimento Futuro Italia garantisce la rimozione degli ostacoli che si interpongono alla parità dei sessi nella partecipazione politica. Il Movimento Futuro Italia garantisce a tutti i livelli territoriali la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi rappresentativi ed esecutivi, quali assemblee e direzioni. Il Movimento Futuro Italia incoraggia la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne, ugualmente per le cariche monocratiche istituzionali ed interne.
Articolo 5 – Adesione
Possono aderire al Movimento Futuro Italia tutti i cittadini italiani e quelli dell\'Unione Europea residenti in Italia da almeno 5 anni e di altri Paesi, purché residenti in Italia da almeno 5 anni ed in possesso di un valido permesso di soggiorno. L’adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e del presente Statuto, con l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi. L’adesione al Movimento Futuro Italia è annuale ed è rinnovabile. Gli iscritti, successivamente all’accoglimento della loro adesione, prendono parte liberamente a tutte le attività del Movimento Futuro Italia, esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo, partecipano alle consultazioni e alle iniziative di democrazia diretta.
La richiesta di adesione va compilata, sottoscritta e comporta il versamento della quota stabilita annualmente. La modalità e la procedura per l’adesione, il rinnovo, ed il versamento della quota annuale è disciplinata da apposito Regolamento, il quale disciplina anche l’iscrizione mediante Internet.
Articolo 6 - Quote associative
Entro il mese di settembre di ogni anno, la Direzione nazionale determina l’importo delle quote associative per l’anno successivo, comunicando ciò al Segretario Amministrativo nazionale, che provvederà all’attuazione mediante l’Ufficio Adesioni. Ciascun aderente al Movimento Futuro Italia può esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee solo se in regola con il versamento della quota per l’anno in corso.
Articolo 7 - Perdita della qualità di socio
Il requisito di socio al Movimento Futuro Italia si perde con effetto immediato:
per dimissioni, presentate per iscritto ed inviate alla sede nazionale, all’attenzione del Segretario Amministrativo nazionale; per decadenza, a seguito di mancata corresponsione della quota associativa nei termini indicati dal Regolamento; per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare. Il Segretario Amministrativo nazionale attraverso l’Ufficio Adesioni provvederà alle relative comunicazioni agli Organi territoriali di appartenenza. Avverso il provvedimento che dispone la perdita della qualità di socio, è ammesso appello entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.
Articolo 8 - Diritti e doveri associativi
Tutti i soci del Movimento Futuro Italia hanno il diritto di: elettorato attivo e passivo; partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello provinciale; essere consultati sulla scelta delle candidature a qualsiasi carica istituzionale elettiva; votare nei referendum riservati agli iscritti; partecipare alla formazione delle proposte politiche del Movimento e alla sua attuazione; proporre la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori; sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali; poter ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengono violate le norme del presente Statuto. In caso di trasferimento della residenza anagrafica, gli associati sono tenuti a informare l’Ufficio Adesioni del Movimento che provvederà alle relative comunicazioni agli Organi territoriali. Tutti i soci del Movimento Futuro Italia hanno il dovere di: partecipare attivamente alla vita democratica del Movimento favorire l’ampliamento delle adesioni e rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste; contribuire al finanziamento del Movimento versando con regolarità la quota annuale di iscrizione.
Articolo 9 –Pubblicità ed aggiornamento elenco soci
L’ elenco dei soci al Movimento Futuro Italia è pubblico. All’Ufficio Adesioni sono demandate tutte le attività riguardanti le adesioni ed i relativi rinnovi. Ad esso è demandato il trattamento dei dati personali nel rispetto della legislazione vigente. Tutta l’attività dell’Ufficio Adesioni è in capo al Segretario Amministrativo nazionale.
Articolo 10 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Movimento Futuro Italia ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, decorrendo dalla data di sottoscrizione del presente Statuto. Al termine di ogni esercizio il socio Tesoriere nazionale redige il bilancio e lo sottopone all’esame della Direzione nazionale, per all\'approvazione dell\'Assemblea nazionale entro l’anno successivo.
Articolo 11 - Organizzazioni all’estero
Il Movimento Futuro Italia, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza proprie strutture anche in altri Paesi. In riferimento alle norme che disciplinano il voto all’estero, il Movimento Futuro Italia, quando è necessario, promuove coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale. Le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.
CAPO II – ORGANI E STRUTTURA NAZIONALE Sono Organi nazionali del Movimento Futuro Italia: L’Assemblea nazionale La Direzione nazionale: Il Segretario nazionale Il Segretario Amministrativo nazionale Il Tesoriere nazionale Il Collegio nazionale dei Probiviri La Commissione di garanzia
Articolo 12 - Tesseramento
Alla scadenza della validità annuale della Tessera di Adesione, l’aderente potrà esercitare il suo rinnovo secondo le modalità indicate
all’articolo 5 del presente Regolamento. In caso di mancata corresponsione della quota associativa, l’aderente perde tale qualità
per decandenza, come indicato all’articolo 7 comma 1.b dello Statuto.
Articolo 13 - Assemblea nazionale
L’Assemblea nazionale è composta da novecentoquarantacinque persone, ed è l’Organo che ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Movimento, propone e delibera le linee politiche e programmatiche attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, approva il bilancio sia consuntivo che previsionale, ratifica il Regolamento finanziario, sceglie i componenti della Commissione nazionale di garanzia, accettandone il relativo Regolamento, approva il Regolamento del Congresso Nazionale. Le delibere delle linee politiche e programmatiche sono successivamente attuate dalla Direzione nazionale. Tutti gli atti deliberativi sono approvati con maggioranza assoluta dai soci componenti l’Assemblea
nazionale. Il mandato del componente e dell’Assemblea nazionale dura tre anni, il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Tale mandato è prorogato al componente l’Assemblea oltre la naturale scadenza, solo nel caso in cui egli ricopra le cariche indicate al comma 9 del presente articolo alle lettere a. - b. – c. - - f. – h.. Nel caso specifico il mandato del componente l’Assemblea nazionale scadrà in coincidenza con la scadenza della carica istituzionale ricoperta. L’Assemblea nazionale elegge il proprio Presidente con votazione per alzata di mano, risultando eletto il socio che riporta l\'unanimità dei voti; in difetto si procede con scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione a scrutinio segreto la maggioranza dei voti dei presenti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati, sempre a scrutinio segreto. Il mandato del Presidente dell’Assemblea nazionale dura tre anni, il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Il Presidente dell\'Assemblea nazionale può anche coincidere con la figura del Presidente nazionale. L’Assemblea nazionale è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni anno per deliberare le linee programmatiche, approvare il bilancio sia consuntivo che previsionale, approvare il Regolamento finanziario. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente, qualora lo richiedano almeno un decimo dei suoi componenti, ovvero quando particolari ragioni o motivi d\'urgenza lo richiedano. L’assemblea nazionale è costituita inizialmente dai soci fondatori e, successivamente, anche dai soci che siano: Parlamentari nazionali ed europei; Ministri, Viceministri e Sottosegretari; Presidenti di Regione; Assessori e Consiglieri regionali; Segretari regionali; Presidenti di Provincia; Segretari provinciali e delle Città metropolitane; Sindaci dei Comuni capoluogo; Il Presidente dell\'Assemblea può, sentita la Direzione nazionale, nominare fino ad ulteriori 30 personalità anche tra i non iscritti al Movimento tra coloro che spiccano nel mondo dell\'associazionismo, della cultura, dell\'impresa e della ricerca che avranno diritto di voto solo su questioni inerenti l\'indirizzo politico. L’Assemblea nazionale elegge in via ordinaria ogni tre anni e con scrutinio segreto, i soci componenti la Direzione nazionale, esclusi i soci fondatori.
Articolo 14 - Direzione nazionale
La Direzione nazionale è l’Organo di esecuzione degli indirizzi politici e delle linee politiche e programmatiche deliberate dell’Assemblea nazionale. La Direzione nazionale è altresì organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri. La Direzione nazionale è composta da un minimo di sette membri che rappresentano i soci fondatori, fino a raggiungere un massimo di cinquantasette membri. Ne fanno parte di diritto, se non eletti dall\'Assemblea nazionale, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera, del Senato, del Parlamento europeo, il Presidente dell\'Assemblea nazionale ed il Presidente della Commissione nazionale di garanzia. . Il mandato del componente e della Direzione nazionale dura tre anni, il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. La Direzione nazionale elegge il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, il Segretario Amministrativo nazionale ed il Tesoriere nazionale. Tutti gli atti deliberativi sono approvati con la maggioranza assoluta dai soci. Essa è presieduta dal Presidente nazionale e convocata di norma una volta ogni tre mesi, con indicazione del luogo, la data e l’ordine del giorno. La Direzione nazionale svolge la sua funzione di controllo sull’attuazione delle linee politiche e programmatiche deliberate dall\'Assemblea nazionale, attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario nazionale. Fanno parte della Direzione nazionale i soci fondatori (di diritto), il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, il Segretario Amministrativo nazionale, il Tesoriere nazionale ed i soci eletti dall’Assemblea Nazionale, fino ad un massimo di cinquantasette come previsto dal comma 2. del presente articolo. Alla
costituzione della prima Assemblea nazionale, si provvederà all’elezione dei soci che comporranno la nuova Direzione nazionale insieme ai soci fondatori. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei soci fondatori la Direzione nazionale decada dall’incarico, il Presidente indica il socio subentrante la cui nomina sarà ratificata dall\'Assemblea nazionale. Nel caso di dimissioni di un socio ordinario della Direzione nazionale, sarà cooptato dalla medesima il primo dei soci non eletto dall’Assemblea nazionale. Ogni socio può farsi rappresentare nella Direzione nazionale, con delega scritta da altro socio, solo se questi è membro della Direzione nazionale, salvo per l’approvazione del progetto di bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Spetta al Presidente nazionale constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Direzione nazionale. Alla Direzione nazionale spetta altresì il compito di: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale; proporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo relativi ad ogni esercizio, da sottoporre all\'Assemblea nazionale per l’approvazione; nominare la società di revisione iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del TUF; stabilire la quota di adesione annuale; proporre il Regolamento finanziario da sottoporre all\'Assemblea nazionale per l’approvazione; deliberare sulle domande di adesione dei nuovi soci trasmesse dall\'UfficiO adesioni; istituire commissioni di studi e programmatiche, oltre ai comitati di esperti; dettare al Segretario Amministrativo nazionale ed al Tesoriere nazionale le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta dei fondi. istituire l’eventuale Regolamento interno e delibera sulle sue variazioni; proporre le eventuali modifiche da apportare dello Statuto, inclusa la denominazione e il simbolo del partito, da sottoporre all’Assemblea nazionale per l’approvazione; ratificare i provvedimenti di sospensione, revoca e commissariamento delle strutture regionali e territoriali; determina le linee politiche e le attività dei Gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo; ha il compito di stilare i programmi elettorali sulla base delle linee programmatiche determinate dall\'Assemblea nazionale; approva le liste elettorali dei candidati alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo; approva il programma elettorale, le alleanze politiche ed elettorali deliberate dalle Assemblee regionali, nonché le liste per l\'elezione dei candidati ai Consigli regionali; proporre lo scioglimento del Movimento Futuro Italia all\'Assemblea nazionale e su quant’altro ad essa è demandato per Legge o per Statuto. nominare uno o più Liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati. In caso di scioglimento, il patrimonio del Movimento Futuro Italia, deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96.
Articolo 15 - Presidente nazionale
Presidente nazionale del Movimento Futuro Italia è il socio eletto dai componenti della Direzione nazionale, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e dura in carica fino alla scadenza del mandato. carica del Presidente nazionale può anche coincidere con quella del Presidente dell’Assemblea nazionale. Il mandato del Presidente nazionale dura tre anni, il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Movimento Futuro Italia, di fronte ai terzi ed in giudizio, rappresenta il Partito in tutti i rapporti esterni, così nei rapporti con le Istituzioni politiche della Repubblica, con le Organizzazioni internazionali, con i Partiti politici, i Sindacati, altri enti e associazioni in genere, anche privati, ed in ogni manifestazione e comunicazione che attenga alla partecipazione e alla manifestazione di volontà del Partito. Il Presidente nazionale convoca e presiede la Direzione nazionale, di norma una volta
ogni tre mesi, e ne stabilisce l’ordine del giorno. Presidente nazionale, nella formazione dell’ordine del giorno, può prevedere, in relazione ai singoli argomenti da trattare, l’invito a partecipare ai lavori anche ad altri soggetti in base al loro incarico istituzionale o di rilievo all’interno del Movimento Futuro Italia. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni della Direzione nazionale, e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri della stessa, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente ha poteri di firma, in esecuzione dei deliberati della Direzione nazionale, per sottoscrivere contratti che impegnino il Partito, per l’accensione di prestiti e finanziamenti, per l’accettazione di preventivi e per assumere impegni di spesa ed effettuare spese per conto del Movimento Futuro Italia. Se il Presidente nazionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, il Segretario Amministrativo nazionale convoca la Direzione nazionale, la quale provvede ad eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla naturale scadenza della Direzione nazionale.
Articolo 16 - Segretario nazionale
Segretario nazionale è il socio eletto dai componenti della Direzione nazionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e dura in carica fino alla scadenza del mandato. Il mandato di Segretario nazionale dura tre anni ed è rinnovabile solo per un mandato consecutivo successivo. Il Segretario nazionale è responsabile dell’attuazione del programma e dell’indirizzo politico del Movimento Futuro Italia, sulla base della piattaforma approvata dall\'Assemblea nazionale. Al Segretario nazionale il Presidente può delegare l’esercizio delle sue funzioni e competenze. Il Segretario nazionale sovraintende a tutta l’attività della struttura nazionale degli Organi territoriali. Il Segretario nazionale deve convocare periodicamente i Segretari regionali, provinciali e delle Città metropolitane, al fine di valutare e controllare l’attuazione degli indirizzi politici e per esaminare le candidature alle elezioni, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Il Segretario nazionale è proposto dal Movimento Futuro Italia come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, verificata la sua disponibilità. In tale prospettiva il Segretario nazionale ha l\'obbligo di formare la compagine di governo da presentare al Presidente della Repubblica. La carica di Segretario nazionale è prorogata oltre la naturale scadenza, solo nel caso in cui essa coincida con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. E’ conferito al Segretario Nazionale il potere di utilizzare i contrassegni elettorali del Movimento Futuro Italia, e di presentare e depositare le liste e candidature elettorali, determinate ai sensi del presente Statuto, in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo dei segretari regionali, provinciali, Città metropolitane e di procuratori speciali nominati a tale scopo, come previsto dal successivo articolo 27. Se il Segretario nazionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, la Direzione nazionale provvederà ad eleggere un nuovo Segretario, che resterà in carica fino alla naturale scadenza della Direzione nazionale. In questo caso, il Presidente convoca la Direzione nazionale entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Segretario uscente. Il Presidente della Direzione nazionale indice l’elezione del Segretario nazionale, due mesi prima della scadenza naturale del mandato del Segretario in carica.
Articolo 17 - Segretario Amministrativo nazionale
Il Segretario Amministrativo nazionale del Movimento Futuro Italia è il socio eletto dai componenti della
Direzione nazionale, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e dura in carica fino alla scadenza del mandato. Il mandato del Segretario Amministrativo nazionale dura tre anni, il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Il Segretario Amministrativo nazionale ha il compito di curare e conservare tutti gli atti deliberativi e tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione del Movimento Futuro Italia. Il Segretario Amministrativo nazionale esegue le delibere del Presidente relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Il Segretario Amministrativo nazionale è il responsabile dell’Ufficio Adesioni, e di tutta l’attività descritta al CAPO I – FINALITA’ E PARTECIPAZIONE all’articolo 6 comma 1, all’articolo 7 commi 1a e 2, articolo 9 comma 4. Il Segretario Amministrativo nazionale ha facoltà di convocare la Direzione nazionale, nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente nazionale. Se il Segretario Amministrativo nazionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, la Direzione nazionale provvederà ad eleggere un nuovo Segretario Amministrativo nazionale, che resterà in carica fino alla naturale scadenza della Direzione nazionale.
Articolo 18 - Tesoriere nazionale
Il Tesoriere nazionale del Movimento Futuro Italia è il socio eletto dai componenti della Direzione nazionale, con la maggioranza assoluta dei presenti degli aventi diritto al voto, e dura in carica fino alla scadenza del mandato. Il mandato del Tesoriere nazionale dura tre anni, il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Il Tesoriere nazionale esegue le delibere relative alla gestione economico-finanziaria ordinaria e straordinaria, ed in tale ottica cura l’organizzazione finanziaria, patrimoniale e contabile del Movimento Futuro Italia. Egli svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. A tal fine, può compiere, su delega del Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del Movimento, e l’attività negoziale necessaria al raggiungimento dei fini associativi. Il Tesoriere nazionale gestisce i conti correnti bancari e postali del Partito. Il Tesoriere nazionale collabora con il Segretario Amministrativo nazionale e con l’Ufficio Adesioni per la gestione delle quote associative. Il Tesoriere nazionale, d’intesa con il Segretario Amministrativo nazionale, predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri contenuti nel Regolamento finanziario approvato dall’Assemblea nazionale, gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge. Predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritiene opportuno per la corretta amministrazione del Movimento Futuro Italia. Il Tesoriere nazionale informa periodicamente il Presidente e la Direzione nazionale circa la situazione economico-finanziaria del Movimento. Al termine di ciascun anno che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Tesoriere nazionale nei sei mesi successivi, redigerà e sottoporrà alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell’esercizio, per la successiva approvazione a cura dell’Assemblea nazionale, tranne per il primo esercizio che potrà avere durata inferiore, decorrendo dalla data di sottoscrizione del presente Statuto. Il Tesoriere nazionale predispone altresì il progetto di bilancio preventivo, che sarà proposto dalla Direzione nazionale per l’approvazione a cura dell\'Assemblea nazionale. Coordina inoltre, l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Al Tesoriere nazionale non è in ogni modo concesso: li eseguire compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); costituire società; acquistare partecipazioni in società già esistenti; eseguire rimesse di denaro all’estero; eseguire aperture di conti correnti all’estero o in valuta; acquistare valuta estera; Se il Tesoriere nazionale
cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, la Direzione nazionale può provvedere ad eleggere un nuovo Tesoriere nazionale, che resterà in carica fino alla naturale scadenza della Direzione nazionale.
Articolo 19 - Collegio nazionale dei Probiviri
Collegio nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea nazionale. Possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non abbiano altri incarichi all’interno del Movimento Futuro Italia. I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un solo mandato successivo consecutivo. Il Collegio nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare: le infrazioni disciplinari commesse dagli associati, compresi i membri della Direzione e dell’Assemblea nazionale; i ricorsi relativi alle assemblee congressuali nazionali e territoriali; i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi nazionali e territoriali; i ricorsi aventi a oggetto conflitti fra Organi del Movimento Futuro Italia; i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nella Direzione nazionale. In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari è ammessa l’impugnazione entro trenta giorni per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all’epoca del giudizio. Ad ogni socio è assicurato il diritto alla difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide a maggioranza dei suoi componenti, il provvedimento assunto dal medesimo è definitivo. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito dal primo dei non eletti nella relativa elezione. Le misure disciplinari sono: richiamo scritto; la sospensione; l’espulsione; L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento Futuro Italia o per indegnità morale o politica. Il provvedimento di espulsione o di revoca della ratifica della nomina è sempre comunicato agli Organi territoriali del Movimento.
Articolo 20 – Commissione nazionale di garanzia
Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Movimento Futuro Italia, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Movimento Futuro Italia, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere. La Commissione nazionale di garanzia è composta da nove membri scelti dall’Assemblea nazionale fra gli iscritti del Movimento Futuro Italia di riconosciuta competenza. Il mandato del componente della Commissione nazionale di garanzia dura tre anni , il socio non può ottenere un successivo mandato. A tali componenti è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Movimento Futuro Italia, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto. La Commissione nazionale di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta. Il Regolamento della Commissione nazionale di garanzia,
approvato dall’Assemblea nazionale, disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute della Commissione, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse. Le Assemblee delle regioni a statuto speciale e le Assemblee delle province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello regionale e provinciale definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni locali è sempre ammesso il ricorso alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze. I componenti delle Commissioni di garanzia istituite nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sono scelti dalle relative Assemblee fra gli iscritti del Movimento Futuro Italia di riconosciuta competenza. Tali Commissioni sono composte da cinque membri, che eleggono al proprio interno un Presidente che può essere eletto una sola volta. CAPO III – ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI
Articolo 21 - Organi e strutture territoriali
Sono Organi territoriali del Movimento Futuro Italia: L\'Assemblea ed il Segretario regionale; L\'Assemblea ed il Segretario provinciale e delle Città metropolitane; L\'Assemblea ed il Segretario comunale; Il Circolo territoriale. Inizialmente tutte le rappresentanze territoriali sono nominate dal Segretario nazionale e successivamente dalle rispettive Assemblee.
Articolo 22 – Assemblea e Segreteria regionale
L’Assemblea regionale è composta da tutti i Segretari provinciali e delle Città metropolitane. Il mandato del componente e dell’Assemblea regionale dura tre anni, il socio può ottenere un solo mandato successivo consecutivo. L’Assemblea regionale approva il programma elettorale, decide le alleanze politiche ed elettorali in conformità alle direttive degli Organi nazionali. Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con il Movimento Futuro Italia in ambito nazionale, il Segretario regionale è tenuto ad informare preventivamente gli Organi nazionali. L’assemblea regionale ratifica i provvedimenti di sospensione, revoca e commissariamento dei Circoli territoriali. Le Assemblee delle regioni a statuto speciale nel rispetto ed in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, possono disciplinare l’attività del Movimento nel loro ambito territoriale. Possono altresì disciplinare le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti. Inoltre agli Organi regionali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica e organizzativa in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. L’Assemblea regionale elegge il proprio Segretario con votazione per alzata di mano, risultando eletto il componente l’Assemblea che riporta l\'unanimità dei voti; in difetto si procede con scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione a scrutinio segreto la maggioranza dei voti dei presenti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati, sempre a scrutinio segreto. Segretario provinciale/della Città metropolitana che viene eletto Segretario regionale cessa dalla sua attuale carica, pertanto, per il territorio interessato si avvia la procedura descritta all’articolo 23 del presente Statuto. Il mandato del Segretario regionale dura tre anni. Il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Il Segretario regionale rappresenta il Movimento Futuro Italia in sede locale, dirige e organizza l’attività politica del Movimento Futuro Italia sul territorio, attuando il programma elettorale approvato dall’Assemblea regionale. Coordina, altresì, l’attività dei
Segretari Provinciali. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, il Segretario nazionale indicherà all’Assemblea regionale, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Segretario uscente, di eleggere il nuovo Segretario regionale. Le Assemblee delle regioni a statuto speciale nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, possono disciplinare anche tale punto nel loro ambito territoriale.
Articolo 23 - Assemblea e Segreteria provinciale e delle Città metropolitane
L’Assemblea provinciale è composta da tutti i Segretari comunali. E’ altresì costituita l’Assemblea della Città metropolitana composta da tutti i Segretari comunali, per le dieci Città metropolitane istituite per legge (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria), che dal 01 gennaio 2015 subentrano alle Province omonime. Il mandato del componente e dell’Assemblea provinciale/Città metropolitana dura tre anni, il socio può ottenere un solo mandato successivo consecutivo. L’Assemblea provinciale/Città metropolitana approva il programma elettorale, decide le alleanze politiche ed elettorali in conformità alle direttive degli Organi regionali e nazionali. Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con il Movimento Futuro Italia in ambito nazionale, il Segretario provinciale è tenuto ad informare preventivamente gli organi regionali e nazionali. Le Assemblee delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto ed in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, possono disciplinare l’attività del Movimento nel loro ambito territoriale. Possono altresì disciplinare le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti. Inoltre agli Organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica e organizzativa in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli Organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale. L’Assemblea provinciale/Città metropolitana elegge il proprio Segretario con votazione per alzata di mano, risultando eletto il componente l’Assemblea che riporta l\'unanimità dei voti; in difetto si procede con scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione a scrutinio segreto la maggioranza dei voti dei presenti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati, sempre a scrutinio segreto. Il Segretario comunale che viene eletto Segretario provinciale/Città Metropolitana cessa dalla sua attuale carica, pertanto, per il territorio interessato si avvia la procedura descritta all’articolo 24 del presente Statuto. Il mandato del Segretario provinciale/Città metropolitana dura tre anni. Il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Il Segretario provinciale/della Città Metropolitana rappresenta il Movimento Futuro Italia in sede locale, dirige e organizza l’attività politica del Movimento Futuro Italia sul territorio, attuando il programma elettorale approvato dall’Assemblea provinciale/Città metropolitana. Coordina, altresì, l’attività dei Segretari comunali. Se il Segretario provinciale/della Città Metropolitana cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, il Segretario regionale indicherà all’Assemblea provinciale/Città metropolitana, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Segretario uscente, di eleggere il nuovo Segretario provinciale/della Città Metropolitana. Le Assemblee delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, possono disciplinare anche tale punto nel loro ambito territoriale.
Articolo 24 - Assemblea e Segreteria comunale
L’Assemblea comunale è composta da tutti i Presidenti dei Circoli territoriali. Il mandato del componente e dell’Assemblea comunale dura tre anni, il socio può ottenere un solo mandato successivo consecutivo. L’Assemblea comunale approva il programma elettorale, decide le alleanze politiche ed elettorali in conformità alle direttive degli Organi provinciali, regionali e nazionali. Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con il Movimento Futuro Italia in ambito nazionale, il Segretario comunale è tenuto ad informare preventivamente gli Organi provinciali e regionali, parimenti è valido per i territori ricadenti nelle province autonome di Trento e Bolzano. L’Assemblea comunale elegge il proprio Segretario con votazione per alzata di mano, risultando eletto il componente l’Assemblea che riporta l\'unanimità dei voti; in difetto si procede con scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione a scrutinio segreto la maggioranza dei voti dei presenti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati, sempre a scrutinio segreto. Il Presidente del Circolo territoriale che viene eletto Segretario comunale cessa dalla sua attuale carica. Per il Circolo territoriale interessato, si avvia la procedura descritta all’articolo 25 del presente Statuto. Il mandato del Segretario comunale dura tre anni. Il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Il Segretario comunale rappresenta il Movimento Futuro Italia in sede locale, dirige e organizza l’attività politica del Movimento Futuro Italia sul territorio, attuando il programma elettorale approvato dall’Assemblea comunale. Se in ciascun Comune è costituito un solo Circolo territoriale, la figura del Presidente del Circolo territoriale coincide con il Segretario comunale. Se il Segretario comunale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, il Segretario provinciale o il Segretario della Città metropolitana, o il Segretario delle province autonome di Trento e Bolzano, indicherà all’Assemblea comunale, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Segretario uscente, di eleggere il nuovo Segretario comunale. Nel Comune in cui il Segretario comunale coincida con il Presidente del Circolo territoriale, se quest’ultimo cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, per dimissioni o impedimento permanente, il Segretario provinciale o il Segretario della Città metropolitana, o il Segretario delle province autonome di Trento e Bolzano indicherà all’Assemblea degli iscritti, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Presidente uscente, di eleggere il nuovo Presidente territoriale.
Articolo 25 - Il Circolo territoriale
I Circoli territoriali costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui i soci partecipano alla vita del Movimento Futuro Italia. In ciascuno degli 8.048 Comuni italiani è assicurata la presenza del Movimento Futuro Italia attraverso la costituzione di uno o più Circoli territoriali. Il Circolo territoriale è composto minimo da dieci soci, che rappresentano l’Assemblea degli iscritti. La medesima, così costituita, provvede ad eleggere il Presidente del Circolo territoriale mediante il voto personale, diretto e segreto degli iscritti. Risulterà eletto il socio che riporta il maggior numero dei voti dei presenti. mandato del Presidente del Circolo territoriale dura tre anni. Il socio è rieleggibile per un solo mandato successivo consecutivo. Le modalità di costituzione dei Circoli territoriali, il loro funzionamento, gli Organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 26 – Commissariamenti scioglimenti e poteri sostitutivi
Nei casi di necessità ed urgenza di gravi e ripetute violazioni delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice etico, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, il Segretario nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia Organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un Commissario. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei votanti, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento, con provvedimento motivato e previa contestazione ed adeguata istruttoria. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo, in caso di revoca. Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati, con identica procedura di cui al comma 1, dal Segretario nazionale nei confronti delle strutture regionali e territoriali per grave inefficienza della struttura stessa, in materia di contribuzione elettorale e sulle scelte fondamentali di politica sia sociale che economica. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli territoriali sono adottati dal Segretario Regionale, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia, per violazioni dello Statuto o del Codice etico e per grave dissesto finanziario, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti è votata dall’Assemblea regionale, previa acquisizione dell’obbligatorio parere favorevole della Direzione nazionale. I provvedimenti adottati dalla Direzione nazionale sono immediatamente esecutivi e devono essere trasmessi entro tre giorni dalla loro adozione alla Commissione nazionale di garanzia ed al Collegio dei Probiviri che, entro il termine perentorio di 15 giorni, deve provvedere alla ratifica di legittimità. Il mancato rispetto del suddetto termine da parte del Collegio dei Probiviri equivale a rigetto del provvedimento e perdita della sua efficacia esecutiva. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma 1, la Direzione nazionale può ratificare la nomina un Commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche e munito dei poteri necessari, senza ricorrere alla ratifica della nomina del Commissario. Il commissariamento ad acta può essere deciso, sempre con il rispetto della procedura di cui al comma 1 dall’Assemblea regionale nei confronti dei Circoli territoriali, previa acquisizione dell’obbligatorio parere favorevole della Direzione nazionale. Avverso la nomina del commissario ad acta è ammesso è ammesso il ricorso entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi nei successivi 15 giorni. CAPO IV – CANDIDATURE - PRINCIPI GENERALI
Articolo 27 - Determinazione delle candidature nelle elezioni politiche
Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono approvate dal Segretario nazionale, d’intesa con il Presidente e la Direzione nazionale, sentiti i Segretari Regionali. La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dal Segretario nazionale, come statuito all’articolo 16 comma 10 del presente Statuto
Articolo 28 - Determinazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali
Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono proposte dal Segretario regionale, sentiti l’Assemblea regionale, il Segretario e l’Assemblea provinciale/della Città metropolitana. Esse sono approvate dal Segretario nazionale d’intesa con il Presidente e la Direzione nazionale. Le candidature a Presidente di Regione sono proposte dal Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. Le candidature a Presidente di Provincia o Presidente della Città metropolitana sono proposte dal Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Comunali ed a Sindaco sono proposte dal Segretario provinciale/della Città metropolitana, sentiti il Segretario e l’Assemblea comunale. Esse sono approvate dal Segretario regionale, d’intesa con il Segretario nazionale. Le candidature alle elezioni Circoscrizionali sono proposte dal Segretario provinciale/della Città metropolitana, con la medesima procedura prevista al comma 5. È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti territoriali, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva della Struttura nazionale.
Articolo 29 – Metodi elettorali
Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne possono essere utilizzati dai Segretari regionali, sentiti i pareri delle articolazioni territoriali i seguenti metodi: Metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che – ove previsto dai regolamenti – la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante può indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo Statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione al Movimento Futuro Italia e in caso di ulteriore parità il più anziano d’età. Non è previsto alcun quorum minimo di voti. Qualora nell’organo collegiale così eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, e si sostituisce con il più votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato. Quest’operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato. Metodo D’Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L’attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. Alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto è sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.
Articolo 30 - Norme per la trasparenza
Tutti i candidati nelle liste del Movimento Futuro Italia, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione nazionale di garanzia, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. Parimenti, essi devono presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso la Commissione nazionale di garanzia, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, e per gli eletti, di esclusione dai gruppi del Movimento. La Commissione nazionale di garanzia verifica la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge. La Commissione nazionale di garanzia verifica che tutti i candidati nelle liste del Movimento Futuro Italia prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario che garantisce la contribuzione al Movimento Futuro Italia.
Articolo 31 - Incompatibilità ed incandidabilità
Non possono aderire al Movimento Futuro Italia come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Movimento o essere candidate dal medesimo a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico. Non si può far parte contemporaneamente di più Organi esecutivi del Movimento Futuro Italia, come le segreterie. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione, di provincia e di città metropolitana. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti. Allo stesso modo si procede per la Città Metropolitana. La carica di Segretario regionale, provinciale e di Città metropolitana è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità. La carica di Segretario comunale o di Presidente di Circolo Territoriale è incompatibile con quella di sindaco o assessore. Non è ricandidabile alla carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di due mandati. Non sono ricandidabili alle elezioni regionali, provinciali e comunali, i soci che hanno ricoperto cariche per la durata di due mandati. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere comunale sono incompatibili. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea nazionale. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga, potrà dare nel successivo mandato all’attività del Movimento Futuro Italia, attraverso l’esercizio della specifica carica in questione
Articolo 32 - Doveri degli eletti
Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Movimento Futuro Italia per
affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. Gli eletti hanno il dovere di rispettare quanto descritto all’articolo 30 del presente Statuto. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività, attraverso la periodica presenza sul territorio di competenza. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di Organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
Articolo 33 - Formazione Politica
Il Movimento Futuro Italia promuove attività per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici. Il Movimento Futuro Italia favorisce la libertà e il pluralismo associativo e fissa rapporti di collaborazione con Istituti nazionali ed internazionali, Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali, garantendone e rispettandone l’autonomia. Il Movimento Futuro Italia può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal Partito stesso, che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.\r\n La partecipazione alle Scuole di cultura e formazione politica è aperta a tutti gli iscritti e a tutte le elettrici ed elettori. Il Movimento Futuro Italia favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia CAPO V – ASSETTO AMMINISTRATIVO
Articolo 34 - Finanziamento
I soci del Movimento Futuro Italia hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Movimento con la quota associativa. Il finanziamento del Movimento è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge sotto forma di finanziamento o rimborso, dalle quote associative, dalle quote di affiliazione di associazioni federate o aderenti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento, dai contributi degli eletti, dai lasciti e donazioni e da ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. Le norme di ripartizione delle medesime sono disciplinate dal Regolamento Finanziario al successivo articolo 35 del presente Statuto. Ogni Struttura territoriale, anche se dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e negoziale, è tenuta a uniformarsi alle indicazioni del Segretario Amministrativo nazionale. Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento della Struttura territoriale. Le Strutture territoriali hanno autonomia amministrativa, finanziaria e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura risponde, pertanto, esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento. La Struttura nazionale non risponde degli atti e dei rapporti giuridici svolti in ambito locale e delle relative obbligazioni. I membri delle Strutture territoriali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti: compravendita di beni
immobili; compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); costituzione di società; acquisto di partecipazioni in società già esistenti; concessioni di prestiti; contratti di mutuo; rimesse di denaro all’estero; apertura di conti correnti all’estero e valutari; acquisto di valuta; richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.
Articolo 35 – Regolamento Finanziario
Il Regolamento finanziario è approvato dall’Assemblea nazionale, e disciplina: le attività economiche e patrimoniali del Movimento Futuro Italia; le norme di ripartizione delle risorse fra la Struttura nazionale e le articolazioni territoriali del Movimento, ivi comprese le articolazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. E’ fatto salvo, comunque, il criterio generale di ripartizione tra la medesime strutture, di tutte le risorse derivanti dal finanziamento al Movimento Futuro Italia; i criteri per predisporre il piano generale di distribuzione delle medesime. Tutti i candidati prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, sottoscrivono singolarmente un contratto con il Movimento Futuro Italia, impegnandosi una volta eletti, a considerare l’attività politica quale leadership di servizio per il Paese. Pertanto, l’eletto trattiene per sè l’importo totale annuo degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, pari all’importo lordo derivante dalla propria attività professionale ed espresso nell’ultima dichiarazione dei redditi. L’importo residuale annuo degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, è versato alla tesoreria del Movimento Futuro Italia, che potrà utilizzare tali fondi per realizzare progetti pubblici e sociali di rilievo. Nei casi in cui l’eletto non percepisca alcun reddito derivante da attività professionale, il medesimo tratterrà per sé l’importo totale annuo degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, pari all’importo lordo più basso percepito tra tutti gli eletti nel Movimento Futuro Italia.
Articolo 36 - Bilancio
Annualmente il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Movimento Futuro Italia, in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione e lo sottopone all\'esame di una società di revisione esterna prima della sua presentazione per l\'approvazione da parte dell\'Assemblea nazionale. Parimenti redige il bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dall\'Assemblea nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno. Il bilancio preventivo è proposto entro il 30 novembre dalla Direzione Nazionale, per l’approvazione entro il successivo 31 dicembre a cura dell’Assemblea nazionale. Cosi come disposto dell’art. 9 del decreto legge 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet del Movimento, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell\'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, alla Direzione Nazionale. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse
confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.
Articolo 37 – Controllo contabile
La Direzione nazionale provvede ad individuare e nominare una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del TUF. La società di revisione riscontra nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. CAPO VI– NORME TRANSITORIE E FINALI. Entro sei mesi dall’iscrizione del Movimento Futuro Italia nel registro nazionale dei partiti politici, la Direzione nazionale ratifica i Regolamenti di propria pertinenza, e propone i Regolamenti da sottoporre all’Assemblea nazionale per l’approvazione.
Articolo 39 - Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti
Le modifiche del presente Statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo sono approvate dall\'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale. Le modifiche allo Statuto non possono essere sottoposte a referendum interno.
Articolo 40 – Attuazione dello Statuto
I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, sugli eventuali Regolamenti emanati dalle articolazioni territoriali.
Articolo 41 – Rinvio
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle disposizioni speciali vigenti in materia.